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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2913742017
Unità di riferimento Attività Produttive e Commercio
Data sottoscrizione 18/ago/2017
Oggetto DISPOSIZIONI SULLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E NON PER LE GIORNATE IN CUI SI DISPUTANO LE PARTITE DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A 2017-2018 ED ALTRE PARTITE DI CALCIO CON NOTEVOLE AFFLUSSO DI PUBBLICO.
Validità Permanente

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso che:
- la squadra di calcio cittadina “Bologna F.C.1909 S.p.A.” è iscritta alla categoria del campionato di calcio di serie A per la stagione 2017-2018;

- in occasione delle partite di calcio che si disputeranno presso lo Stadio "Renato Dall'Ara” è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi sia della squadra locale che delle squadre ospiti;

Ritenuta, pertanto, l’opportunità di adottare misure idonee a garantire nella misura massima possibile l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico;

Dato atto che l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l’accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "....... di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente previo parere favorevole del Questore”, oltre all’ulteriore divieto ".......…di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna;

Valutato che la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio “R. Dall’Ara”, possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Rilevata, pertanto, l’opportunità di adottare misure che, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio R. Dall'Ara;

Ritenuto necessario, per le ragioni e i motivi esposti, disporre, in occasione delle partite di calcio disputate a Bologna previste dal calendario del Campionato di serie A (stagione 2017-2018), del calendario della Coppa Italia e degli eventuali incontri delle squadre Nazionali di calcio di ogni categoria, oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari di incontri:

a) il divieto per le attività commerciali su area pubblica, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed i circoli privati posti nell'area, come individuata al punto 3) del dispositivo della presente ordinanza, di vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;

b) il divieto per le attività commerciali in sede fissa ed per gli esercizi artigianali alimentari posti nell'area, come individuata al punto 3) del dispositivo della presente ordinanza, di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ;

c) prevedere una graduazione delle misure sanzionatorie accessorie a carico delle suddette attività nel caso di reiterate violazioni ai divieti di cui sopra, nonché, per le attività posizionate nel perimetro dello Stadio “R. Dall'Ara”, ai divieti posti dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con Determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010;

Tenuto conto che è stata data preventiva informazione alle Organizzazioni del commercio e dell'artigianato di servizio;

Visti:
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante “Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche” ;
- l’art. 54 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125;
- l’art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali ;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 01 febbraio 2011 P.G. n. 18657/2011 e ssmmii;

Dato atto che dell’adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ORDINA

1. È fatto divieto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, ai titolari delle attività autorizzate all’esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree, nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di vendere per asporto bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita a 1 (una) ora dopo la conclusione della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio “R. Dall'Ara” le partite del Campionato di serie A (stagione 2017-2018), del calendario della Coppa Italia e degli eventuali incontri delle squadre Nazionali di calcio di ogni categoria, oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari di incontri, a decorrere da domenica 20 agosto 2017 secondo il calendario fissato dalla Lega Calcio ovvero, in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri;

2. È fatto divieto agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita a 1 (una) ora dopo la conclusione della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio R. Dall'Ara le partite del Campionato di serie A (stagione 2017-2018), del calendario della Coppa Italia e degli incontri della squadra Nazionale di calcio oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite non disputate previste dai medesimi calendari di incontri, a decorrere da domenica 20 agosto 2017 secondo il calendario fissato dalla Lega Calcio ovvero, in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri;

3. L’ area nella quale sono previsti i divieti di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo è individuata nel perimetro delimitato tra le Vie Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli;

4. I divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente ;

5. il Settore dell'Amministrazione comunale competente per materia, previo parere favorevole del Questore, può autorizzare, limitatamente a particolari aree poste all'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna, ricompresa nel perimetro dell'impianto, eventuali deroghe ai divieti previsti dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive n. 14/2010, aventi ad oggetto la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° e la vendita delle altre bevande contenute in lattine , bottiglie di vetro e plastica;

6. la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.

7. Sanzioni:
a) nei confronti dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, la violazione alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 300,00 - provvedimento p.g. n. 78920/2011), ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) qualora ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 le cui attività sono ricomprese nell'area individuata al punto 3 ed ai soggetti autorizzati alla vendita e somministrazione all’interno dell’impianto sportivo e nell’area riservata esterna ricompresa nel perimetro dell'impianto, vengano contestate due violazioni delle disposizioni della presente ordinanza e dei divieti posti dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per due giorni, individuati dall'Amministrazione tra quelli in cui è prevista una partita di campionato;
c) qualora venga contestata un’ulteriore violazione si applica la sanzione della sospensione dell'attività per tutte le giornate di campionato successive e, comunque, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di sospensione;

8. Nei confronti di chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa si applicano, altresì, le sanzioni previste dagli artt. 41 e 42 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere;
DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all 'Albo pretorio per 15 giorni e diffusa attraverso gli organi di informazione;

- che la presente ordinanza sia comunicata - compatibilmente con il periodo di chiusura estiva delle attività - a tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare, ricompresi nelle zona sopra indicata, fermo restando che la procedura di comunicazione nei confronti dei singoli esercenti presso le aree indicate ha mero valore informativo, ai fini della conoscenza dell'atto;

- che la presente ordinanza sia comunicata:
al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari n . 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna;
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna ;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ;
al Quartiere Saragozza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo .





p. Il SINDACO
F.to L'Assessore
Riccardo Malagoli


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