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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3633172017
Unità di riferimento Manutenzione
Data sottoscrizione 09/ott/2017
Oggetto ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART.12 - COMMA 8 - DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 2 APRILE 2017 N.1, PER L'ANTICIPO DELLA DATA DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO.
Data di termine validità 16/10/17

Testo dell'atto

IL SINDACO

VISTO Il Regolamento della Regione Emilia Romagna del 2 Aprile 2017, n.1: "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell' art.25 - quater - della legge regionale 23 Dicembre 2004 n.26 e successive modificazioni", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte prima - n. 90 del 3- Aprile 2017.

Preso atto che:

il Comune di Bologna è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo annuale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere;

al di fuori di tali periodi : "gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria."

l’articolo 12 comma 8 del Regolamento della Regione Emilia Romagna del 2 Aprile 2017, n.1 dispone che: "In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati"

pervengono numerose richieste di accensione degli impianti termici da parte di cittadini anziani o in condizioni precarie di salute che lamentano disagio climatico nelle ore più fredde della giornata, cioè le prime ore del mattino.

Considerato che:

pur essendo le temperature minime esterne sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo, molti sistemi edificio/impianto non consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;

obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute,

Vista la normativa in materia richiamata in premessa


AUTORIZZA

dalla data odierna, in deroga ed ai sensi dell' art.12 - comma 8 - del Regolamento della Regione Emilia Romagna del 2 Aprile 2017 n.1, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, per un limite massimo di 6 ore giornaliere nelle fasce orarie dalle ore 5.00 alle 9.00 e dalle ore 19.00 alle 23.00;


INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 20°C.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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