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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2447702017
Unità di riferimento Attività Produttive e Commercio
Data sottoscrizione 06/lug/2017
Oggetto MISURE DI CONTRASTO ALL' ABUSO DI ALCOL IN PIAZZA SAN FRANCESCO E AREE LIMITROFE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 E 4BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
Data di termine validità 30/10/17

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso

che l'area di Piazza San Francesco è interessata dal propagarsi di atti di inciviltà urbana come schiamazzi, bivacchi, consumo di alcolici per strada, vendita abusiva di alcolici, unitamente a fenomeni di criminalità che causano situazioni di degrado e comportamenti che possono causare pericoli per i residenti e l'incolumità dei cittadini che transitano nella zona;

che l'area di Piazza San Francesco è divenuta inoltre un luogo di ritrovo e di aggregazione abituale da parte di una moltitudine di persone che sono solite stazionare su suolo pubblico suonando strumenti musicali e/o utilizzando apparecchiature per la riproduzione musicale e consumando bevande, ed in particolare alcolici, creando conseguentemente anche disturbo alla quiete pubblica;

che detti fenomeni sono stati riportati nel mese in corso anche da accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale, la quale ha ricevuto numerose segnalazioni pervenute dai residenti alla centrale radio operativa circa la grave situazione di oggettivo degrado dell’ area e disagio dovuta alla violazione delle normali regole di convivenza civile da parte dei frequentatori della Piazza e di aree limitrofe;

Rilevato che
- le persone sono solite acquistare bevande da consumare per strada, i cui contenitori vengono poi abbandonati senza particolari precauzioni;
- la vendita di bevande alcoliche e l'abuso delle medesime può determinare conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- la concentrazione di una moltitudine di persone in un'area pubblica limitata, come Piazza San Francesco e zone limitrofe, costituisce un elemento di disturbo alla quiete pubblica ed alla civile convivenza;
- l'abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado, inoltre il loro improprio utilizzo come oggetti contundenti può farne strumenti potenzialmente atti ad offendere;

Rilevato altresì che l'art. 54 commi 4 e 4bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che, detti provvedimenti, concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di stupefacenti ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

Ritenuto pertanto necessario disporre a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto fino al 30 ottobre 2017 dalle ore 17:00 alle 06:00 del giorno successivo una specifica disciplina da valersi nelle vie e aree interessate di Piazza San Francesco (compresa la parte fino a Piazza Malpighi e fino a via del Pratello), via del Borghetto e via dé Marchi;

Visti
- l’art. 54 commi 4 e 4bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";

Dato atto che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA

Nelle vie e strade interessate di Piazza San Francesco (compresa la parte fino a Piazza Malpighi e fino a via del Pratello), via del Borghetto e via dé Marchi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto fino al 30 ottobre 2017 dalle ore 17:00 alle 06:00 del giorno successivo:
  1. il divieto da parte di chiunque di consumare bevande in contenitori di vetro e lattine e bevande alcoliche in qualsiasi contenitore;
  2. il divieto di abbandonare da parte di chiunque contenitori vuoti, lattine, bottiglie di vetro e rifiuti vari;
  3. il divieto da parte di chiunque di suonare qualsiasi strumento musicale e/o utilizzare apparecchi destinati in via esclusiva alla riproduzione musicale, e/o utilizzare apparecchi per la diffusione sonora nell'ambiente.

Le violazioni di cui ai punti 1 e 2 comportano la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 200,00) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011. E’ disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L’Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.

La violazione di cui al punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi dell'art. 12, comma 4, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti, idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia;

Dispone quindi che la presente ordinanza venga
- pubblicata all’ Albo Pretorio informatico per 15 giorni;
- pubblicata sul sito istituzionale.

e comunicata:
al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Porto-Saragozza


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.




F.to LA VICE SINDACO
Marilena Pillati


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