Dettaglio Ordinanza dei Settori

| Home |  

Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4620752017
Unità di riferimento Attività Produttive e Commercio
Data sottoscrizione 21/dic/2017
Oggetto ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI PER L'AREA 'BOLOGNINA' ED UN TRATTO DI VIA EMILIA PONENTE.
Data di termine validità 06/01/18

Testo dell'atto

IL SINDACO



Premesso

che il Regolamento di Polizia Urbana (delibera consiliare Pg. n. 18657/2011 e ss.mm.ii), al fine di contrastare l’abuso di alcol e la diffusione di contenitori di vetro consente alla Giunta, attraverso strumenti ed iniziative di rilevazione e verifica, di individuare vie e/o piazze della città nelle quali prevedere, anche limitatamente a periodi dell’anno, nei confronti delle attività commerciali specifiche fattispecie come la limitazione degli orari per la vendita di bevande alcoliche; limiti alla detenzione di bevande alcoliche e limiti al consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico (art. 14 comma 1ter);

che il Sindaco adotta i relativi provvedimenti sindacali relativi alle fattispecie individuate definendo le fasce orarie di chiusura delle attività in relazione alle specificità delle particolari zone (art. 14 comma 1quater e art. 13 );

che, in particolare, dette limitazioni sono state previste per le aree della "Bolognina" ed un tratto di via Emilia Ponente in considerazione delle problematiche legate all'abuso dell'alcol, alla diffusione dei contenitori di vetro e comunque rispetto a fenomeni di disturbo, rumori e schiamazzi tali da ledere il diritto al riposo dei residenti (delibere Pg. nn. 152489; 240933; 360091; 61738/2017) ed i conseguenti provvedimenti sindacali (P.g. n.n. 173525/16; 245836/16; 362221/2016; 61876/2017 e 390458/17);

Rilevato che

negli ultimi anni la zona denominata Bolognina ha subito profonde trasformazioni inerenti sia alla forma del territorio, caratterizzato da intere aree in trasformazione (ex mercato ortofrutticolo; stazione ferroviaria e i grandi contenitori dismessi (ad esempio la caserma Sani, le officine Casaralta, l'ex edificio Telecom), spesso oggetto di occupazioni abusive e utilizzi illegali;

la posizione a ridosso della stazione ferroviaria, unitamente alla suddetta complessità urbanistica e allo specifico tessuto sociale, hanno portato nella zona forme di inciviltà e di degrado, in particolare per la presenza di soggetti pericolosi o potenzialmente tali, quali ad esempio tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, gruppi di persone che molestano residenti e passanti o che provocano rumori specificamente nelle ore notturne;

Rilevato altresì

che la zona di via Emilia Ponente nel tratto compreso tra via Triumvirato e via della Pietra è stata interessata dal propagarsi di atti di inciviltà urbana come schiamazzi, bivacchi e consumo di alcolici per strada così come risulta dalle segnalazioni di cittadini residenti;

che i richiamati fenomeni pregiudizievoli alla vivibilità nella zona sono legati alla diffusione ed al consumo di bevande alcoliche in quanto, così come evidenziato dalla relazione della PM - Quartiere Reno Borgo Panigale, alcune attività commerciali effettuano una vendita a basso costo di bevande alcoliche refrigerate contribuendo così all'incremento dei consumi di alcol e quindi ai fenomeni di disturbo;

Considerato che le limitazioni agli orari delle attività previste fino al 30 novembre 2017 hanno prodotto effetti favorevoli sul territorio in termini di contrasto al propagarsi dei suddetti fenomeni di disturbo ed in particolare, alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti anche in considerazione che, l'apertura fino a tarda notte delle attività costituisce certamente una causa dei fenomeni di inciviltà e illegalità notturna che alimentano il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario prevedere fino al 19 gennaio 2018 la seguente disciplina per le seguenti aree:

- Zona cd. "Bolognina" vie: De Carracci (tratto compreso tra Fioravanti e Matteotti), Tiarini, Zampieri, Costa,Tibaldi, Bolognese, Procaccini, Poliziano, Crespi, Spada, Calvart, Barbieri, Flora, Del Battiferro, Tasso, Mazza,Torreggiani, Magenta,Cignani, Mitelli, Del Mastelletta, Faccini, Dei Gandolfi, Lombardi, Gobetti (tratto compreso tra via De' Carracci e via Barbieri), Lugli, Parini, Fioravanti, Colonna, Dall'Arca, De Maria, Sirani, Dei Rosaspina, Di Vincenzo, Da Faenza, Corticella (tratto compreso tra Piazza dell'Unità e Barbieri/Lombardi), Piazza dell'Unità, Matteotti (da Via De' Carracci a Piazza Unità), Ferrarese (tratto compreso tra Matteotti e Lombardi), Saliceto (tratto compreso tra Ferrarese e Lombardi), Vasari, Serra

- Via Emilia Ponente nel tratto compreso tra Via Triumvirato e via della Pietra;

ed in particolare:

1. Orari
a) esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto ed i produttori agricoli: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
b) laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dell’attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico;

3. Divieto di vendita di bevande alcoliche refrigerate: per le attività di cui al punto 1 lett. a) e b) durante il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; il divieto non si applica ai laboratori artigianali alimentari nell'espletamento di servizi di consegna a domicilio unitamente al prodotto alimentare mentre rimane fermo il divieto di detenzione di bevande alcoliche nei locali di tali esercizi negli spazi e locali accessibili al pubblico;

Ritenuto opportuno, al fine di un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico prevedere la possibilità di derogare alla disciplina di cui al punto 1 a condizione che dette attività non detengano nei locali dell'esercizio e non effettuino attività di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura;

Visti:

- l’art. 50 comma 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - come di recente introdotto dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta';

- l’art. 12 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta';
ORDINA

per le zone suindicate con decorrenza dall'esecutività della presente ordinanza fino al 19 gennaio 2018 la seguente disciplina:

1. Orari
a) esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto ed i produttori agricoli: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
b) laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dell’attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico;

3. Divieto di vendita di bevande alcoliche refrigerate: per le attività di cui al punto 1 lett. a) e b) durante il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; il divieto non si applica ai laboratori artigianali alimentari nell'espletamento di servizi di consegna a domicilio unitamente al prodotto alimentare mentre rimane fermo il divieto di detenzione di bevande alcoliche nei locali di tali esercizi negli spazi e locali accessibili al pubblico;
DISPONE

che, per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, nell’ equo contemperamento con gli altri interessi generali perseguiti, i titolari delle attività di cui al punto 1 lett. a) e b) possono usufruire di deroghe alla sola disciplina in materia di orari fissata al punto 1 nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

a) impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

b) non avere procedimenti sanzionatori comunali in corso e di essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’ esercizio dell’ attività;

La fruizione delle deroghe avviene attraverso l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata suap@pec.comune.bologna.it nella quale rilasciare le autodichiarazioni ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) ed indicando l'orario di apertura che si intende adottare;

di dare atto che i titolari delle attività che hanno già ottenuto le deroghe ai sensi dei provvedimenti adottati continuano a fruirne senza dover ripresentare le comunicazioni previste;

Le violazioni di cui ai punti 1 e 2 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi degli articoli 13 e 14 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011;

La violazione di cui al punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 200,00) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011. E’ disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L’ Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.

In caso di reiterata inosservanza della presente ordinanza sarà data comunicazione al Questore di Bologna per l’applicazione di quanto stabilito dall'art. 12 del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.

L'accertata inosservanza delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate comporta l'automatico obbligo di chiusura dalle ore 21:00 e sino alle 07:00 (esercizi di vicinato e medie strutture afferenti al settore alimentare) e chiusura dalle ore 22.00 alle ore 07:00 (laboratori artigianali alimentari) per tutto il restante periodo di validità dell'ordinanza, oltre alla suddetta sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500.

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia;

Dispone che la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non rende possibile risultando particolarmente gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate.

Dispone quindi che la presente ordinanza venga
- pubblicata all’ Albo Pretorio informatico per 15 giorni;
- pubblicata sul sito istituzionale.
- comunicata:

al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.








F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


| Home |