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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2222442017
Unità di riferimento Attività Produttive e Commercio
Data sottoscrizione 21/giu/2017
Oggetto MISURE ATTE A GARANTIRE L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI IN OCCASIONE DEI CONCERTI DI TIZIANO FERRO E DEPECHE MODE CHE SI SVOLGERANNO NELLE GIORNATE DEL 24 E 29 GIUGNO 2017
Data di termine validità 01/07/17

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso che

presso lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna si terranno i seguenti concerti:
Tiziano Ferro nella giornata del 24 giugno 2017
Depeche Mode nella giornata del 29 giugno 2017

come precedenti analoghe manifestazioni e spettacoli, per tali eventi musicali é prevedibile un notevole afflusso di persone e di automezzi nella zona adiacente allo stadio, nonché nelle strade contigue;

Rilevata l'opportunità, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, di adottare un provvedimento al fine di evitare la vendita di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e lattine, in tutta la zona immediatamente adiacente allo stadio;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza vietando agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, agli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su area pubblica operanti nelle aree interessate, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, nei seguenti orari:

- dalle ore 13.00 di sabato 24 giugno alle ore 05.00 di domenica 25 giugno;

- dalle ore 13.00 di giovedì 29 giugno alle ore 05.00 di venerdì 30 giugno;

Precisato che quanto disposto dalla presente ordinanza si applica anche a tutti gli operatori commerciali su area pubblica, ossia quelli che esercitano l'attività con posteggio individuati dal vigente Piano delle Aree mercatali, quelli connessi all'organizzazione del concerto, quelli autorizzati per l’esercizio del commercio in forma itinerante per vie diverse da quelle già previste dall'art 40 del regolamento dei mercati e delle fiere come interdette al commercio itinerante durante le manifestazioni,

Ritenuto opportuno di individuare l'area nella quale prevedere i divieti nel perimetro delimitato tra le Vie Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli; vie Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di p.zza della Pace;

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, commi 1 e 2, del Regolamento dei Mercati e delle Fiere, lo svolgimento del commercio itinerante all’interno delle aree interdette, integra la fattispecie della "grave violazione" comportante l’applicazione della sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature, compreso l'eventuale automezzo;

Dato atto che l’art. 38, comma 2, lettera a) del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti abbandonati e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale prescrive il divieto di gettare, versare e depositare qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Capi III e IV, “Delle autorizzazioni di polizia” e “Dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”);
- l'articolo 54 Testo Unico Enti Locali - T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii)
- l'articolo 7 bis T.U.E.L che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;
- il vigente Piano delle Aree e del numero dei posteggi;

Dato atto che della presente ordinanza é stata data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cosi come modificato dall' art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;
ORDINA

agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all’ esercizio del commercio su area pubblica, ai circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, nei seguenti orari:

- dalle ore 13.00 di sabato 24 giugno alle ore 05.00 di domenica 25 giugno;

- dalle ore 13.00 di giovedì 29 giugno alle ore 05.00 di venerdì 30 giugno;
DISPONE ALTRESI'

1. di precisare che quanto disposto dalla presente ordinanza si applica a tutti gli operatori commerciali su area pubblica, ossia quelli che esercitano l'attività con posteggio individuati dal vigente Piano delle Aree mercatali, quelli connessi all'organizzazione del concerto, quelli autorizzati per l’esercizio del commercio in forma itinerante per vie diverse da quelle già previste dall'art 40 del regolamento dei mercati e delle fiere come interdette al commercio itinerante durante le manifestazioni;
2. di individuare quale area nella quale prevedere i divieti e le disposizioni fissati con la presente ordinanza, il perimetro delimitato tra le Vie Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli; vie Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di p.zza della Pace;

3. il divieto non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;

4. di vietare, nelle giornate e negli orari indicati dalla presente ordinanza, l’ esercizio del commercio itinerante nell’area individuata al punto 2, atteso che l'art. 40 del Regolamento dei mercati e delle fiere definisce già le aree interdette al commercio itinerante in occasione di manifestazioni;

5. di vietare, nelle giornate e negli orari stabiliti dalla presente ordinanza, l’abbandono per strada di qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, nel perimetro individuato al punto 2;

6. di prevedere in capo all'organizzatore delle suddette manifestazioni l'obbligo di ottemperare a qualsiasi altra disposizione richiesta dalla Questura e/o dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti alla manifestazione;

7. di consentire all'interno dello Stadio Dall'Ara la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di plastica/carta;

8. le seguenti sanzioni:

- le violazioni alle disposizioni contenute della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- nei confronti di chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’ autorizzazione stessa ed, in particolare le violazioni al divieto di cui al punto 4, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 41 e 42 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere ;

Dispone che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale nel quale si prevede che chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206;

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale ed eventualmente dalle altre Forze di Polizia, che, a tal fine, verranno informate dell'adozione della presente ordinanza;

Dispone che la presente ordinanza sia affissa all’Albo pretorio informatico per 15 giorni.

Dispone inoltre, che la presente ordinanza sia comunicata a tutti i titolari delle attività di somministrazione, commerciali, laboratori artigianali del settore alimentare e commercianti su area pubblica insediati nelle vie e strade interessate dalla presente ordinanza.

La procedura di comunicazione della presente ordinanza ai singoli esercenti delle aree indicate ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell’atto medesimo.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia comunicata a:

al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Porto;
al Presidente del Quartiere Saragozza;


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.









F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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