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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 118972018
Unità di riferimento Attività Produttive e Commercio
Data sottoscrizione 11/gen/2018
Oggetto ULTERIORE PROROGA DELLE MISURE AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 RELATIVA A VIA CESARE BOLDRINI


Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso

che con ordinanza sindacale in data 14 luglio 2017 Pg. n. 254028 veniva prevista una disciplina specifica per Via Cesare Boldrini, nel tratto da Via Amendola a Piazza XX Settembre, in quanto detta area veniva interessata da fenomeni di inciviltà urbana come persone intente a bivaccare, consumo di alcolici per strada, abusivismo commerciale, unitamente a fenomeni di criminalità comportanti situazioni di degrado;

che dette misure sono state successivamente prorogate fino al 11 novembre 2017 e, quindi, fino al 12 gennaio 2018 (Ordinanze Pg. nn. 275890/17, 319753/17, 370149/17, 411613/17 e 449250/17);

Considerato che, a seguito dell'analisi degli effetti favorevoli raggiunti, così come esaminati nell'ambito del confronto con gli operatori, i residenti e le verifiche sul territorio, si ritiene opportuno, al fine di consolidare il miglioramento delle condizioni di vivibilità nell'area, di prorogare le misure previste dall'ordinanza vigente;

Considerato inoltre che l'art. 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede in capo al Sindaco il potere di disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Tenuto conto che, l'apertura fino a tarda notte delle attività commerciali favorisce fenomeni di inciviltà e illegalità notturna che alimentano il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti;

Visti

l’art. 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - come di recente introdotto dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta';

l’art. 12 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta';
ORDINA

Nella Via Boldrini, nel tratto da Via Amendola a Piazza XX Settembre, a decorrere dal 12 gennaio 2018 al 11 febbraio 2018 la seguente disciplina:

1. Orari
per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate
per tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

3. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza in materia di rispetto delle fasce orarie di apertura:

a) sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 a Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 400,00) ai sensi dell'art. 13, comma 4, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.G. n.22142/2011;

b) nel caso in cui il titolare dell’esercizio di vicinato alimentare incorra, nel periodo di validità del presente provvedimento, in reiterate violazioni degli orari di chiusura verrà disposta la comunicazione al Questore di inosservanza all’ordinanza ai sensi dell’art. 12bis del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 al fine dell’applicazione della misura della sospensione dell'attivita', ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

La violazione di cui al punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 200,00) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011. E’ disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L’Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia;

Dispone che la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non rende possibile risultando particolarmente gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate.

Dispone quindi che la presente ordinanza venga
- pubblicata all’ Albo Pretorio per 15 giorni;
- comunicata:

al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Porto-Saragozza

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.









F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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