Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 1579  /  2012
O.d.g. (Nr. / Anno) 173  /  2012
Data seduta 04/06/2012
Data esecutività 16/06/2012
Unità di riferimento Entrate
Oggetto ABROGAZIONE REGOLAMENTO SULLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Visto il vigente regolamento sulle entrate tributarie, approvato con deliberazione PG 161723/1998 e successive modificazioni;

Dato atto che dal 01/01/2012 il Comune di Bologna effettua direttamente la riscossione delle proprie entrate, come disposto e disciplinato con delibera PG 231154/2011;

Rilevata l’opportunità di superare il vigente regolamento delle entrate tributarie integrandolo con i contenuti della suddetta delibera consiliare PG 231154/2011 (in tema di nuove modalità di riscossione delle entrate comunali) e con alcune previsioni regolamentari in tema di entrate patrimoniali, così da accorpare in un unico regolamento le norme sulla gestione delle entrate (tributarie e patrimoniali) ivi comprese quelle relative alla riscossione: ciò infatti consente di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento e promuove una maggior uniformità operativa;

Dato atto che occorre introdurre apposita disposizione con cui accollare al debitore le spese amministrative relative alla fase di sollecito pre-ingiunzione, quantificate forfettariamente in 25 euro a singola ingiunzione; tale previsione è destinata ad operare limitatamente alla riscossione dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale e delle quote di contribuzione per le quali sia previsto un sistema di sollecito pagamenti pre-ingiunzione. Per i servizi scolastici/educativi questa specifica previsione comporta il superamento, a far data dal 01/01/2012, di quanto in precedenza disposto con delibera PG 227216/2010.

Evidenziato che, a seguito delle suddette nuove modalità di riscossione, dal 01/01/2012 la tassa rifiuti non viene più riscossa tramite ruolo, con conseguente necessità di aggiornare anche sotto questo aspetto il regolamento in esame;

Evidenziata inoltre la necessità di superare il vigente regolamento sulle entrate tributarie anche sotto l’aspetto della disciplina sanzionatoria, posto che l'art.13 comma 13 del D.L.201/11 - convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214- ha modificato (portandola da 1/4 a 1/3) la misura dell'abbattimento delle sanzioni previsto per i tributi locali dalle singole leggi d'imposta per i casi di adesione all'accertamento (art.14 D.Lgs.504/92, artt.23,53 e 76 D.Lgs.507/93, art.3 c.31 L.549/95), equiparandola così a quella stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs.472/97;

Rilevata l'opportunità di introdurre apposita norma regolamentare al fine di disciplinare - in modo omogeneo per tributi locali e cosap ed allineato alle vigenti spese di notifica di una cartella di pagamento- la misura dell'addebito delle spese di notifica dei relativi atti di accertamento (o, per il cosap, del sollecito di cui all'art.36 del relativo regolamento), ai sensi dell'art.10 c.2 L.265/99 e visti i D.M.3/10/2006 e 13/06/2007 del M.E.F.;

Considerato infine che, come previsto da delibera consiliare PG 49676/2012, occorre introdurre apposita norma in base alla quale perseguire e sanzionare comportamenti scorretti relativi all'utilizzazione di dichiarazione ISEE non veritiera per accedere a servizi e benefici erogati dal Comune;

Dato atto pertanto che alla luce delle suddette motivazioni è opportuno abrogare il vigente regolamento sulle entrate tributarie - approvato con deliberazione PG 161723/1998 e successive modificazioni- sostituendolo con il nuovo "Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione" di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questo atto;

Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Visto l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Entrate;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta del Settore Entrate, congiuntamente al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

delibera

  1. di abrogare il "Regolamento delle entrate tributarie", approvato con deliberazione PG 161723/1998 e successive modificazioni;
  2. di approvare il nuovo “Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione”, di cui all'allegato A , che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
  3. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012.






Documenti allegati - parte integrante

File Name
Regolamento_entrate_e_riscossione-4_giugno_2012.pdf